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INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DL
196 del 30.06.2003 art.7 e art.
13 in vigore dal 04.01.2004
precedentemente
in vigore legge n° 675/96 art.
10 e art. 13
DL
196/2003 TESTO UNICO PRIVACY
Titolo
II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed
altri diritti
1.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati.
3.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
(torna)
DL
196/2003 TESTO UNICO PRIVACY
Titolo
III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 13. Informativa
1.
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità
del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è
indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo
agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato
un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2.
L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da
specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli
elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico,
di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o
sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di
reati.
3.
Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità
semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4.
Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa
di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data
al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5.
La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in
base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che
il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
(torna)
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