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testo
in vigore dal 24 ottobre 2003
DECRETO
LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n.276
Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30.
(GU n. 235 del 9-10-2003-
Suppl. Ordinario n.159)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta
del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per gli affari regionali e
dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto
legislativo:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al
presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai principi e
criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, si
collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di
occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad
aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla liberta' e
dignita' del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni e integrazioni, alla parita' tra uomini e
donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive
modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunita' tra i sessi di
cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed
integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualita' e la
stabilita' del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto
formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze
delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche
amministrazioni e per il loro personale. 3. Sono fatte salve le
competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle
relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni
del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui
sono previste forme di autonomie piu' ampie rispetto a quelle gia'
attribuite.
Art. 2.
Definizioni
1.
Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si intende per:
a) «somministrazione di lavoro»: la
fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine,
ai sensi dell'articolo 20;
b) «intermediazione»: l'attivita' di
mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione
all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori
svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei
potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca
dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di
lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le
comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della
attivita' di intermediazione; dell'orientamento professionale; della
progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate
all'inserimento lavorativo;
c) «ricerca e selezione del personale»:
l'attivita' di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una
specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso
l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o piu' posizioni
lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico
della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo
dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle
esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di
capacita' della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del
programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralita' di canali
di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso
appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature
maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attivita' formative
finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di
inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del
potenziale dei candidati;
d) «supporto alla ricollocazione
professionale»: l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico
dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali,
finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di
lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la
preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo,
l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa
nell'inserimento nella nuova attivita';
e) «autorizzazione»: provvedimento
mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di
seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle
attivita' di cui alle lettere da a) a d);
f) «accreditamento»: provvedimento
mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o
privato, l'idoneita' a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali
di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la
partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con
particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) «borsa continua del lavoro»:
sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in
coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e
trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini,
lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti
autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di
incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti
dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi
costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, quali sedi
privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la
promozione di una occupazione regolare e di qualita'; l'intermediazione
nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di
attivita' formative e la determinazione di modalita' di attuazione della
formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche
contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti piu'
svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di
regolarita' o congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la
salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o funzione
assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i) «libretto formativo del cittadino»:
libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo
Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e
sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze
acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in
contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione
continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da
soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le competenze acquisite in
modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in
materia di apprendimento permanente, purche' riconosciute e certificate;
j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca di un
lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»:
qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficolta' a
entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo
2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12
dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) «divisioni operative»: soggetti
polifunzionali gestiti con strumenti di contabilita' analitica, tali da
consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in
relazione a ogni attivita'; m) «associazioni di datori e prestatori di
lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative.
Titolo II ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA
DEL MERCATO DEL LAVORO
Art. 3.
F i n a l i t a'
1. Le disposizioni contenute nel
presente titolo hanno lo scopo di realizzare un sistema efficace e
coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del
mercato del lavoro e migliorare le capacita' di inserimento professionale
dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con
particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro. 2. Ferme
restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e
organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il
mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative
attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al comma
1:
a) viene identificato un unico regime
di autorizzazione per i soggetti che svolgono attivita' di
somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del
personale, supporto alla ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi
generali per la definizione dei regimi di accreditamento regionali degli
operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro nell'ambito
dei sistemi territoriali di riferimento anche a supporto delle attivita'
di cui alla lettera a);
c) vengono identificate le forme di
coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o privati, al fine di
un migliore funzionamento del mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e
criteri direttivi per la realizzazione di una borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione del mercato del
lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.
Capo I Regime autorizzatorio e
accreditamenti
Art. 4.
Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e' istituito un apposito albo delle agenzie per il
lavoro ai fini dello svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale. Il predetto albo e' articolato in cinque
sezioni:
a) agenzie di somministrazione di
lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attivita' di cui
all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di
lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una
delle attivita' specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da
a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del
personale;
e) agenzie di supporto alla
ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui
all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita'
per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo
contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi
due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni
successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attivita'
svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2,
decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione
provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4.
Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita' concedente, nonche' alle
regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede,
l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attivita' ed
hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente tutte le
informazioni da questa richieste.
5.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del
corretto andamento della attivita' svolta cui e' subordinato il rilascio
della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalita' di
revoca della autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo delle agenzie
per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo
di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione
della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto
albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c),
comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui
alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente
articolo non puo' essere oggetto di transazione commerciale.
Art. 5.
Requisiti giuridici e finanziari
1. I requisiti richiesti per
l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia
nella forma di societa' di capitali ovvero cooperativa o consorzio di
cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per
le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e' ammessa anche la forma della
societa' di persone;
b) la sede legale o una sua
dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della
Unione europea;
c) la disponibilita' di uffici in
locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali,
dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle
risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da
adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai
direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi
comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia
pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice
penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di
lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi', di sottoposizione
alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti
polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo,
presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di
contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati
economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con la borsa
continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15,
attraverso il raccordo con uno o piu' nodi regionali, nonche' l'invio
alla autorita' concedente di ogni informazione strategica per un
efficace funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela
del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito
da essi stessi indicato.
2. Per l'esercizio delle attivita' di
cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma l, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilita' di 600.000
euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui
l'agenzia sia costituita in forma coo- perativa;
b) la garanzia che l'attivita'
interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e
comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei
lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli
enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un
deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente
sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della
Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in
luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non
inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a
350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui
alla presente lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi
analoghi previsti per le stesse finalita' dalla legislazione di altro
Stato membro della Unione europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi
per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12,
il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il
rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale
delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di
produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel
presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi,
come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge
31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
f) l'indicazione della
somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),
come oggetto sociale prevalente, anche se esclusivo. (vedi
errata-corrige)
3. Per l'esercizio di una delle
attivita' specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3,
dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilita' di 350.000
euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui
l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei
lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli
enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un
deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente
sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della
Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in
luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non
inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a
200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui
alla presente lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi
analoghi previsti per le stesse finalita' dalla legislazione di altro
Stato membro della Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi
per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12,
il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il
rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale
delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di
produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel
presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come
socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31
gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attivita' di
intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attivita'
interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e
comunque non inferiore a quattro regioni;
c) l'indicazione della attivita' di
intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto
sociale prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attivita' di
ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1,
e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e
selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attivita' di
supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al
comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attivita' di
supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche
se non esclusivo.
Art. 6.
Regimi particolari di autorizzazione
1. Sono autorizzate allo svolgimento
della attivita' di intermediazione le universita' pubbliche e private,
comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta
formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del
lavoro, a condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di
lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa
continua nazionale del lavoro, nonche' l'invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto
disposto al successivo articolo 17.
2. Sono altresi' autorizzati allo
svolgimento della attivita' di intermediazione, secondo le procedure di
cui all'articolo 4 o di cui al comma 6 del presente articolo, i comuni, le
camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado,
statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attivita' senza
finalita' di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere
c), f) e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' l'invio di ogni
informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di
quanto disposto al successivo articolo 17.
3. Sono altresi' autorizzate allo
svolgimento della attivita' di intermediazione le associazioni dei datori
di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le
associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza
nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle
attivita' imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita', e gli enti
bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle
lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
4. L'ordine nazionale dei consulenti
del lavoro puo' chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di
una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
personalita' giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attivita'
di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti
di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
5. E' in ogni caso fatto divieto ai
consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra forma
diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche
attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attivita' di
intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento
delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), puo'
essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo
riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza
dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito
di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).
7.
La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attivita' di cui al comma 6, provvedendo
contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione
regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su
richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la
regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente
alla verifica del corretto andamento della attivita' svolta.
8.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, stabilisce d'intesa con la Conferenza unificata le modalita'
di costituzione della apposita sezione regionale dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1 e delle procedure ad essa connesse.
Art. 7.
Accreditamenti
1. Le regioni, sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli
operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel
rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e
dei seguenti principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei
cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata
per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei
a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative
all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei
flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di
servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con
la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonche'
l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione strategica per un
efficace funzionamento del mercato del lavoro
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli
organismi di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi
dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano altresi':
a) le forme della cooperazione tra i
servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle
disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del
presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di
lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione
dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla
mobilita' geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per
l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacita' gestionali e
logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze
maturate nel contesto territoriale di riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalita' di misurazione
dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;
e) le modalita' di tenuta dell'elenco
e di verifica del mantenimento dei requisiti.
Capo II Tutele sul mercato e
disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori svantaggiati
Art. 8.
Ambito di diffusione dei dati relativi
all'incontro domanda-offerta di lavoro
1. Ferme restando le disposizioni di
cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni, le agenzie per il lavoro e gli altri operatori pubblici e
privati autorizzati o accreditati assicurano ai lavoratori il diritto di
indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati
devono essere comunicati, e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati
medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno
soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della
Costituzione.
2. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentite le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche', ai sensi
dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il
Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalita' di
trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, disciplinando,
fra gli altri, i seguenti elementi:
a) le informazioni che possono essere
comunicate e diffuse tra gli operatori che agiscono nell'ambito del
sistema dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
b) le modalita' attraverso le quali
deve essere data al lavoratore la possibilita' di esprimere le
preferenze relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati di cui
al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni al fine
di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 10.
3. Per le informazioni che facciano
riferimento a dati amministrativi in possesso dei servizi per l'impiego,
con particolare riferimento alla presenza in capo al lavoratore di
particolari benefici contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella
scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.
Art. 9.
Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di
informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo
stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque
forma effettuate, relative ad attivita' di ricerca e selezione del
personale, ricollocamento professionale, intermediazione o
somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti,
pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda
e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano
esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entita' ad essi
collegate perche' facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto
controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso
terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di
comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare ed elettronica, e
nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale, le agenzie del
lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati
devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di
accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia
interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al comma
2 sono effettuate mediante annunci pubblicati su quotidiani e periodici o
mediante reti di comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di
domanda comprensivo dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete di
comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile e' conoscibile in
modo agevole.
Art. 10.
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1. E' fatto divieto alle agenzie per il
lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati
di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero
di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle
convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo
religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o
di famiglia o di gravidanza, alla eta', all'handicap, alla razza,
all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al
gruppo linguistico, allo stato di salute nonche' ad eventuali controversie
con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di
caratteristiche che incidono sulle modalita' di svolgimento della
attivita' lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e
determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' lavorativa. E'
altresi' fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non
siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro
inserimento lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1
non possono in ogni caso impedire ai soggetti di cui al medesimo comma 1
di fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere le categorie di
lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione.
Art. 11.
Divieto di oneri in capo ai lavoratori
1. E' fatto divieto ai soggetti
autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire, direttamente
o indirettamente, compensi dal lavoratore. 2. I contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale o territoriale
possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente
professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti
autorizzati o accreditati.
Art. 12.
Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma
4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di
attivita' di somministrazione. Le risorse sono destinate per interventi a
favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato intesi, in
particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione
anche in funzione di continuita' di occasioni di impiego e a prevedere
specifiche misure di carattere previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi di cui
al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le
risorse sono destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a
garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a
verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua
efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non
regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il
reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in
regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di
qualificazione e riqualificazione professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai
commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto
collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro ovvero,
in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2
sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, anche
nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura
associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di
personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con
procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 5. I fondi di cui al comma
4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, previa verifica della congruita', rispetto alle
finalita' istituzionali previste ai commi l e 2, dei criteri di gestione
e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare
riferimento alla sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza
sulla gestione dei fondi. 6. All'eventuale adeguamento del contributo di
cui ai commi 1 e 2 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali previa verifica con le parti sociali da
effettuare decorsi due anni dalla entrata in vigore del presente
decreto. 7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono
soggetti alla disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24
giugno 1997, n. 196. 8. In caso di omissione, anche parziale, dei
contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una
somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del
contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono
versati ai fondi di cui al comma 4. 9. Trascorsi dodici mesi dalla
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale puo' ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in
relazione alla loro congruita' con le finalita' dei relativi fondi.
Art. 13.
Misure di incentivazione del
raccordo pubblico e privato
1. Al fine di garantire l'inserimento
o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati,
attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro e' consentito:
a) operare in deroga al regime
generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2
dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di
inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi
formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate
competenze e professionalita', e a fronte della assunzione del
lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione,
con contratto di durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresi', per un
periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata
non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore,
detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal
lavoratore medesimo a titolo di indennita' di mobilita', indennita' di
disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennita' o sussidio la
cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attivita'
lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di
trattamenti di mobilita' e di indennita' di disoccupazione ordinaria o
speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle
attivita' di cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilita', qualora
l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al
reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennita'
o sussidio la cui corresponsione e' collegata allo stato di
disoccupazione o in occupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un
progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero
rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale
autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i
casi di impossibilita' derivante da forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro
inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento
rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare
preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro
prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2
si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione offerte al
lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del
lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti
con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui
al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i
responsabili della attivita' formativa ovvero le agenzie di
somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al
servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della
cancellazione dalle liste di mobilita', i nominativi dei soggetti che
possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A
seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente
l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli
interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4
e' ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del
lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei
venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La
decisione del ricorso e' comunicata al competente servizio per l'impiego
ed all'I.N.P.S.
6. Fino alla data di entrata in
vigore di norme regionali che disciplinino la materia, le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una convenzione tra
una o piu' agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche
attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle
agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse.
7. Le disposizioni di cui ai commi da
1 a 5 si applicano anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici
costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le
agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo
accreditamento ai sensi dell'articolo 7. 8. Nella ipotesi di cui al
comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si
assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento
della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti
locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei
limiti delle proprie disponibilita' finanziarie.
Art. 14.
Cooperative sociali e inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1.
Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, cosi' come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n.
68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela
delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8
della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono
essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di
concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il
conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da
parte delle imprese associate o aderenti. 2. La convenzione quadro
disciplina i seguenti aspetti:
a)
le modalita' di adesione da parte delle imprese interessate;
b)
i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al
lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sara' curata dai
servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n.
68;
c)
le modalita' di attestazione del valore complessivo del lavoro
annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il
numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente
di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di
cui al comma 3, secondo criteri di congruita' con i costi del lavoro
derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle
cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle
commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche
nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura
tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attivita'
previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di
copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della
convenzione. 3. Allorche' l'inserimento lavorativo nelle cooperative
sociali, realizzato in virtu' dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori
disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva
valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura
della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui
sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per
ciascuna impresa e' dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla
stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera
d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni
quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei
confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La
congruita' della computabilita' dei lavoratori inseriti in cooperativa
sociale sara' verificata dalla Commissione provinciale del lavoro. 4.
L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e' subordinata
all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai
fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico
determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Capo III Borsa continua nazionale del
lavoro e monitoraggio statistico
Art. 15.
Principi e criteri generali
1.A garanzia dell'effettivo godimento
del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione, e nel
pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa, viene
costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e
trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete
di nodi regionali. Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni
utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli
operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente
dai lavoratori e dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale del
lavoro e' liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese
e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori
e le imprese hanno facolta' di inserire nuove candidature o richieste di
personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da
qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da
tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati,
accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa
continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni
rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese
riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i
servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard
tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;
2) alla interoperabilita' dei sistemi
regionali;
3) alla definizione dell'insieme
delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del
processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro
delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle
politiche regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei
sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;
2)
definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
3)
coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.
5.
Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in
ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della
Costituzione, la piena operativita' della borsa continua nazionale del
lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli
strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano
richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.
Art. 16.
Standard tecnici e flussi informativi di
scambio
1. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce, di
concerto con il Ministro della innovazione e della tecnologia, e d'intesa
con le regioni e le province autonome, gli standard tecnici e i flussi
informativi di scambio tra i sistemi, nonche' le sedi tecniche finalizzate
ad assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello
nazionale.
2. La definizione degli standard
tecnici e dei flussi informativi di scambio tra i sistemi avviene nel
rispetto delle competenze definite nell'Accordo Stato-regioni-autonomie
locali dell'11 luglio 2002 e delle disposizioni di cui all'articolo 31,
comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 17.
Monitoraggio statistico e valutazione
delle politiche del lavoro
1. Le basi informative costituite
nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, nonche' le
registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi
competenti e la registrazione delle attivita' poste in essere da questi
nei confronti degli utenti per come riportate nella scheda
anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica
omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai
sensi del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province per i
rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini
statistiche sono effettuate in forma anonima.
2. A tal fine, la definizione e la
manutenzione applicativa delle basi informative in questione, nonche' di
quelle in essere presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni
percepite e prestazioni erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive
generali, incluse quelle di ordine statistico complessivo rappresentate
nell'ambito del SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici
di valutazione di singole politiche ed interventi formulati ai sensi e con
le modalita' dei commi successivi del presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui agli
articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 181 del 2000,
come modificati dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del
2002, cosi' come la definizione di tutti i flussi informativi che
rientrano nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, ivi
inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle
esigenze definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali impartisce inoltre,
entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie
direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle
indicazioni di una Commissione di esperti in politiche del lavoro,
statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche
occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano
presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti
previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero dell'economia e
delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
4. La medesima Commissione di cui al
comma 3, integrata con rappresentanti delle parti sociali, e' inoltre
incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione del presente
decreto, una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale dei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti
indicatori, previo esame ed approvazione della Conferenza unificata,
costituiranno linee guida per le attivita' di monitoraggio e valutazione
condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni
e dalle province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento e in
particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al comma 6.
5. In attesa dell'entrata a regime
della borsa continua nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu'
modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o
accreditate, nonche' agli enti di cui all'articolo 6. La mancata risposta
al questionario di cui al comma precedente e' valutata ai fini del ritiro
dell'autorizzazione o accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di
informazione, e tenuto conto delle linee guida definite con le modalita'
di cui al comma 4 nonche' della formulazione di specifici quesiti di
valutazione di singole politiche ed interventi formulati annualmente dalla
Conferenza unificata o derivanti dall'implementazione di obblighi e
programmi comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL,
predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata,
che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche
esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi di cui al
presente decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili
oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi
conoscitivi di supporto alla valutazione delle singole politiche che lo
stesso Ministero, le regioni, le province o altri attori responsabili
della conduzione, del disegno o del coordinamento delle singole politiche
intendano esperire.
7. Le attivita' di monitoraggio devono
consentire di valutare l'efficacia delle politiche attive per il lavoro,
nonche' delle misure contenute nel presente decreto, anche nella
prospettiva delle pari opportunita' e, in particolare, della integrazione
nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati. 8. Con specifico
riferimento ai contratti di apprendistato, e' istituita presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di
sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta
Commissione e' composta da rappresentanti ed esperti designati dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito si
individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali,
dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre
volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato e di
impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo quesiti
valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6
dovra' farsi carico e puo' commissionare valutazioni puntuali su singoli
aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati
nonche' delle informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al comma
precedente, la Commissione potra' annualmente formulare pareri e
valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del
presente decreto, la Commissione predisporra' una propria Relazione che,
sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi
le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresi' le
possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in
questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei
lavoratori.
Capo IV Regime sanzionatorio
Art. 18.
Sanzioni penali
1. L'esercizio non autorizzato delle attivita'
di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione dell'ammenda di
Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
L'esercizio abusivo della attivita' di intermediazione e' punito con la
pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500.
Se non vi e' scopo di lucro la pena e' della ammenda da Euro 500 a Euro
2.500. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a
diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. Nel caso di
condanna, e' disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto
eventualmente adoperato per l'esercizio delle attivita' di cui al presente
comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra
alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o
comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena
dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto
fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e dei
divieti di cui agli articoli 20, commi 1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2,
nonche' per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al
comma 3 del medesimo articolo 21 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo
11, comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del
lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di
somministrazione e' punito con la pena alternativa dell'arresto non
superiore ad un anno e dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In
aggiunta alla sanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo. (vedi
avviso)
5. In caso di violazione dell'articolo 10
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 20
maggio 1970, n. 300, nonche' nei casi piu' gravi, l'autorita' competente
procede alla sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In
ipotesi di recidiva viene revocata l'autorizzazione.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali dispone, con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la
definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso
regime in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di
lavoro.
Art. 19.
Sanzioni amministrative
1. Gli editori, i direttori responsabili
e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 9 sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione degli obblighi di cui
all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 1 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore
interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui
all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui all'articolo 9-bis, comma 2,
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, cosi' come sostituito dall'articolo
6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002, e di cui
all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, cosi' come
sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del
2002, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500
euro per ogni lavoratore interessato.
4. La violazione degli obblighi di cui
all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore
interessato.
5. Nel caso di omessa comunicazione
contestuale, omessa comunicazione di cessazione e omessa comunicazione di
trasformazione, i datori di lavoro comprese le pubbliche amministrazioni
sono ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta della meta'
qualora l'adempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamente
entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio
dell'omissione.
Titolo III SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I
Somministrazione di lavoro
Art. 20.
Condizioni di liceita'
1. Il contratto di somministrazione di lavoro
puo' essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore,
che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a
cio' autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione
i lavoratori svolgono la propria attivita' nell'interesse nonche' sotto la
direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i
lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non
svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che
esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del
contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro
puo' essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e' ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza
nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di
reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo
di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia,
portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di
trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e
merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi,
musei, archivi, magazzini, nonche' servizi di economato;
e) per attivita' di consulenza direzionale,
assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo
organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione
del personale;
f) per attivita' di marketing, analisi di
mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche'
per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1
di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno
degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e
macchinari, per particolari attivita' produttive, con specifico
riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali
richiedano piu' fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera
diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata
nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai
contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a tempo
determinato e' ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria
attivita' dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non
uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a
tempo determinato e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati da sindacati comparativamente piu' rappresentativi in
conformita' alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368. 5. Il contratto di somministrazione di lavoro e'
vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che
esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi
sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro
i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di somministrazione ovvero presso unita' produttive nelle
quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che
interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano
effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
Art. 21.
Forma del contratto di somministrazione
1. Il contratto di somministrazione di
manodopera e' stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione
rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da
somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali
rischi per l'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure di
prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista
del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i
lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento
economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore
della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento
economico, nonche' del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo
dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi
e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei
prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore
di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili
ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte
dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore,
dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento
economico nonche' del versamento dei contributi previdenziali, fatto
salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma
1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti
collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche'
la data di inizio e la durata prevedibile dell'attivita' lavorativa presso
l'utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di
lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione del
contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta, con
indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
comma 1, il contratto di somministrazione e' nullo e i lavoratori sono
considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Art. 22.
Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In caso di somministrazione a tempo
indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di
lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di
cui al codice civile e alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo
determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di
lavoro e' soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con
esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Il
termine inizialmente posto al contratto di lavoro puo' in ogni caso essere
prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e
per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal
somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia
assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo e'
stabilita la misura della indennita' mensile di disponibilita', divisibile
in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i
periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione.
La misura di tale indennita' e' stabilita dal contratto collettivo
applicabile al somministratore e comunque non e' inferiore alla misura
prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. La predetta misura e' proporzionalmente
ridotta in caso di assegnazione ad attivita' lavorativa a tempo parziale
anche presso il somministratore. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa
dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, non trovano applicazione anche nel caso di
fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In
questo caso trovano applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e le tutele del lavoratore di cui all'articolo 12.
5. In caso di contratto di somministrazione,
il prestatore di lavoro non e' computato nell'organico dell'utilizzatore
ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto
collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e
della sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni
obbligatorie e la riserva di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto
legislativo n. 181 del 2000, non si applicano in caso di somministrazione.
Art. 23.
Tutela del prestatore di lavoro esercizio del
potere disciplinare e regime della solidarieta'
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore
hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non
inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a
parita' di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo
1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 2. La disposizione di cui
al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai contratti di
somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di
specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione
professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso
con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 13.
3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con
il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi
e i contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati
dall'utilizzatore stabiliscono modalita' e criteri per la determinazione e
corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati
conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o
collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti
dal somministratore hanno altresi' diritto a fruire di tutti i servizi
sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore
addetti alla stessa unita' produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia
condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa' cooperative o al
conseguimento di una determinata anzianita' di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui
rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive in
generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro
necessarie allo svolgimento della attivita' lavorativa per la quale essi
vengono assunti in conformita' alle disposizioni recate dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni. Il contratto di somministrazione puo' prevedere che tale
obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta
indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni
cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica
speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il
lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'utilizzatore osserva altresi', nei confronti del medesimo prestatore,
tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri
dipendenti ed e' responsabile per la violazione degli obblighi di
sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a
mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte
in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al
somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia
adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via
esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato
in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante
dalla assegnazione a mansioni inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere
disciplinare, che e' riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica
al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione
ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
8. In caso di somministrazione di lavoro a
tempo determinato e' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche
indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al
termine del contratto di somministrazione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova
applicazione nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata
indennita', secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile
al somministratore.
Art. 24.
Diritti sindacali e garanzie collettive
1. Ferme restando le disposizioni
specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori delle societa' o
imprese di somministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti
sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a
esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della
somministrazione, i diritti di liberta' e di attivita' sindacale nonche' a
partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese
utilizzatrici. 2. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso
somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno
specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le
modalita' specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza
sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza,
alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla
somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di
somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessita'
di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette
comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite
della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce
mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di
lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati.
Art. 25.
Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi,
previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti
disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e' inquadrato nel settore terziario. Sulla indennita' di disponibilita' di
cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per il loro
effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di
minimale contributivo.
2. Il somministratore non e' tenuto al
versamento della aliquota contributiva di cui all'articolo 25, comma 4,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono
determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I
premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio
ponderato, stabilito per la attivita' svolta dall'impresa utilizzatrice,
nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori
temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio
ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione
effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa
utilizzatrice la stessa non sia gia' assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di
somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri
erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi
settori.
Art. 26.
Responsabilita' civile
1. Nel caso di somministrazione di
lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi
arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni.
Art. 27.
Somministrazione irregolare
1. Quando la somministrazione di lavoro
avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20
e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore puo' chiedere,
mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di
procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha
utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle
dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della
somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i
pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di
contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha
effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a
concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal
somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il
periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono
come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la
prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di
cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di
lavoro il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita'
ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza
delle ragioni che la giustificano e non puo' essere esteso fino al punto
di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o
produttive che spettano all'utilizzatore.
Art. 28.
Somministrazione fraudolenta
1. Ferme restando le sanzioni di cui
all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro e' posta in essere
con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di legge o di
contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e
utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore
coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Capo II Appalto e distacco
Art. 29.
Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme
contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e
regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue
dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari
da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione alle
esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio
del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori
utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo
appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di servizi il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con
l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato
nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di
legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del
contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte
d'azienda.
Art. 30. Distacco
1. L'ipotesi del distacco si configura
quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o piu' lavoratori a disposizione di altro soggetto per
l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa.
2 . In caso di distacco il datore di lavoro
rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del
lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di
mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando
comporti un trasferimento a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da
quella in cui il lavoratore e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto
per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista
dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Titolo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO
D'AZIENDA
Art. 31.
Gruppi di impresa
1. I gruppi di impresa, individuati ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2
aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di
cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla societa'
capogruppo per tutte le societa' controllate e collegate.
2. I consorzi, ivi compresi quelli costituiti
in forma di societa' cooperativa di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, per conto dei soggetti consorziati o delegarne
l'esecuzione a una societa' consorziata. 3. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione del soggetto
titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle
singole societa' datrici di lavoro.
Art. 32.
Modifica all'articolo 2112 comma quinto,
del Codice civile
1. Fermi restando i diritti dei
prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda di cui alla
normativa di recepimento delle direttive europee in materia, il comma
quinto dell'articolo 2112 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Ai
fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per
trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione
contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarita' di un'attivita'
economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita' a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del
quale il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di
azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione
funzionalmente autonoma di un'attivita' economica organizzata,
identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo
trasferimento». 2. All'articolo 2112 del codice civile e' aggiunto, in
fine, il seguente comma: «Nel caso in cui l'alienante stipuli con
l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera
un regime di solidarieta' di cui all'articolo 1676».
Titolo V TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO
RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE
Capo I
Lavoro intermittente
Art. 33. Definizione e tipologie 1. Il
contratto di lavoro intermittente e' il contratto mediante il quale un
lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne puo'
utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34. 2.
Il contratto di lavoro intermittente puo' essere stipulato anche a tempo
determinato.
Art. 34. Casi di ricorso al lavoro
intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente puo'
essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo
o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale
o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi trascorsi sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. In via sperimentale il contratto di lavoro
intermittente puo' essere altresi' concluso anche per prestazioni rese da
soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di eta' ovvero da
lavoratori con piu' di 45 anni di eta' che siano stati espulsi dal ciclo
produttivo o siano iscritti alle liste di mobilita' e di collocamento.
3. E' vietato il ricorso al lavoro
intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita'
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente
ovvero presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione
dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art. 35
. Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente
e' stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi,
oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34 che consentono la
stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalita' della disponibilita',
eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di
chiamata del lavoratore che in ogni caso non puo' essere inferiore a un
giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo
spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa
indennita' di disponibilita', ove prevista, nei limiti di cui al
successivo articolo 36;
d) indicazione delle forme e modalita', con
cui il datore di lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione della
prestazione di lavoro, nonche' delle modalita' di rilevazione della
prestazione;
e) i tempi e le modalita' di pagamento della
retribuzione e della indennita' di disponibilita';
f) le eventuali misure di sicurezza
specifiche necessarie in relazione al tipo di attivita' dedotta in
contratto.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma
1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti
collettivi ove previste. 3
. Fatte salve previsioni piu' favorevoli dei
contratti collettivi, il datore di lavoro e' altresi' tenuto a informare
con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti,
sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Art. 36.
Indennita' di disponibilita'
1. Nel contratto di lavoro intermittente e'
stabilita la misura della indennita' mensile di disponibilita', divisibile
in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il
lavoratore stesso garantisce la disponibilita' al datore di lavoro in
attesa di utilizzazione. La misura di detta indennita' e' stabilita dai
contratti collettivi e comunque non e' inferiore alla misura prevista,
ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.
2. Sulla indennita' di disponibilita' di cui
al comma 1 i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare,
anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale
contributivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa
dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che
renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore
e' tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la
durata dell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilita' non
matura il diritto alla indennita' di disponibilita'.
5. Ove il lavoratore non provveda
all'adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto alla
indennita' di disponibilita' per un periodo di quindici giorni, salva
diversa previsione del contratto individuale.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si
applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga
contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal
caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata puo'
comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di
indennita' di disponibilita' riferita al periodo successivo
all'ingiustificato rifiuto, nonche' un congruo risarcimento del danno
nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal
contratto di lavoro.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' stabilita la misura della retribuzione convenzionale in
riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 33
possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano
percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale
ovvero abbiano usufruito della indennita' di disponibilita' fino a
concorrenza della medesima misura.
Art. 37.
Lavoro intermittente per periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno
1. Nel caso di lavoro intermittente per
prestazioni da rendersi il fine settimana, nonche' nei periodi delle ferie
estive o delle vacanze natalizie e pasquali l'indennita' di disponibilita'
di cui all'articolo 36 e' corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso
di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
2. Ulteriori periodi predeterminati possono
esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale o territoriale.
Art. 38.
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di
discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente,
il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un
trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole
rispetto al lavoratore di pari livello, a parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e
previdenziale del lavoratore intermittente e' riproporzionato, in ragione
della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per
quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia,
infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternita', congedi
parentali.
3. Per tutto il periodo durante il quale il
lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di
lavoro non e' titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori
subordinati ne' matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennita'
di disponibilita' di cui all'articolo 36.
Art. 39.
Computo del lavoratore intermittente
1. Il prestatore di lavoro intermittente
e' computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di
normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente
svolto nell'arco di ciascun semestre.
Art. 40.
Sostegno e valorizzazione della autonomia
collettiva
1. Qualora, entro cinque mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia
intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma
2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi
di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei
datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere
l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro
mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle
indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui
all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da
ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui e' ammissibile il
ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui
all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2.
Capo II Lavoro ripartito
Art. 41.
Definizione e vincolo di solidarieta'
1. Il contratto di lavoro ripartito e'
uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono
in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarieta'
di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti
contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente
responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei
limiti di cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse intese tra le parti
contraenti o previsioni dei contratti o accordi collettivi, i lavoratori
hanno la facolta' di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento
sostituzioni tra di loro, nonche' di modificare consensualmente la
collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio
della impossibilita' della prestazione per fatti attinenti a uno dei
coobbligati e' posta in capo all'altro obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi,
nel caso di impossibilita' di uno o entrambi i lavoratori coobbligati,
sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di
lavoro.
5. Salvo diversa intesa tra le parti, le
dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano
l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova
applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di
lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa,
integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro
ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di
cui all'articolo 2094 del codice civile.
6. Salvo diversa intesa tra le parti,
l'impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati e' disciplinato ai
sensi dell'articolo 1256 del codice civile.
Art. 42.
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro ripartito e'
stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) la misura percentuale e la collocazione
temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si
prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le
intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilita' per gli
stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi
momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale
della distribuzione dell'orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonche' il
trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza
specifiche necessarie in relazione al tipo di attivita' dedotta in
contratto.
2. Ai fini della possibilita' di certificare
le assenze, i lavoratori sono tenuti a informare preventivamente il datore
di lavoro, con cadenza almeno settimanale, in merito all'orario di lavoro
di ciascuno dei soggetti coobbligati.
Art. 43.
Disciplina applicabile
1. La regolamentazione del lavoro
ripartito e' demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto delle
previsioni contenute nel presente capo.
2. In assenza di contratti collettivi, e fatto
salvo quanto stabilito nel presente capo, trova applicazione, nel caso di
prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, la normativa generale
del lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare natura del
rapporto di lavoro ripartito.
Art. 44.
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di
discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente,
il lavoratore coobbligato deve ricevere, per i periodi lavorati, un
trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole
rispetto al lavoratore di pari livello, a parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico e normativo dei
lavoratori coobbligati e' riproporzionato, in ragione della prestazione
lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda
l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa,
nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro,
malattia professionale, congedi parentali.
3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha
diritto di partecipare alle riunioni assembleari di cui all'articolo 20,
legge 20 maggio 1970, n. 300, entro il previsto limite complessivo di
dieci ore annue, il cui trattamento economico verra' ripartito fra i
coobbligati proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente
eseguita.
Art. 45.
Disposizioni previdenziali
1. Ai fini delle prestazioni della
assicurazione generale e obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed
i superstiti, della indennita' di malattia e di ogni altra prestazione
previdenziale e assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla
durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione
lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono
assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e
dei contributi andra' tuttavia effettuato non preventivamente ma mese per
mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento
della prestazione lavorativa.
Capo III Lavoro a tempo parziale
Art. 46.
Norme di modifica al decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche e integrazioni
1. Al decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio
2001, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente: «a) per "tempo pieno" l'orario
normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale
fissato dai contratti collettivi applicati;»;
b) all'articolo 1, il comma 3 e' sostituito
dal seguente: «3. I contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali
di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono
determinare condizioni e modalita' della prestazione lavorativa del
rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali
possono, altresi', prevedere per specifiche figure o livelli
professionali modalita' particolari di attuazione delle discipline
rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.»;
c) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito
dal seguente: «Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9
ottobre 2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui all'articolo 8
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate anche con
rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.»;
d) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito
dal seguente: «1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha
facolta' di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari
rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.»;
e) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito
dal seguente: «2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti
indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle
ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in
relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo
parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonche' le conseguenze
del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai
contratti collettivi stessi.»;
f) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito
dal seguente: «3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro
supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non
prevista e regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte
del lavoratore non puo' integrare in nessun caso gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento.»;
g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo
periodo, e' soppresso;
h) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito
dal seguente: «5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o
misto, anche a tempo determinato, e' consentito lo svolgimento di
prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la
disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei
rapporti a tempo pieno.»;
i) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;
j) all'articolo 3, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del
contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto
previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole
flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della
prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche
relative alla variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati
nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:
1) condizioni e modalita' in relazione
alle quali il datore di lavoro puo' modificare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalita' in relazioni
alle quali il datore di lavoro puo' variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilita' in
aumento della durata della prestazione lavorativa.»; k) all'articolo
3, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. L'esercizio da parte
del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa, nonche' di modificare la collocazione
temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un
preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni
lavorativi, nonche' il diritto a specifiche compensazioni, nella
misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 3.»;
l) all'articolo 3, il comma 9 e' sostituito
dal seguente: «9. La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di
lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del
lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche
contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore,
con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale
aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del
lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento.»;
m) all'articolo 3, il comma 10 e'
sostituito dal seguente: «10. L'inserzione nel contratto di lavoro a
tempo parziale di clausole flessibili o elastiche ai sensi del comma 7
e' possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.»;
n) i commi 11, 12, 13 e 15
dell'articolo 3 sono soppressi;
o) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). -
1. Il rifiuto di un lavoratore di
trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in
rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di
licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto,
convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per
territorio, e' ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a
tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la
disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2. Il contratto individuale puo'
prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un
diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo
parziale in attivita' presso unita' produttive site nello stesso
ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni
equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali e' prevista
l'assunzione.
3. In caso di assunzione di personale a
tempo parziale il datore di lavoro e' tenuto a darne tempestiva
informazione al personale gia' dipendente con rapporto a tempo pieno
occupato in unita' produttive site nello stesso ambito comunale, anche
mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali
dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di
trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo
pieno. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono
provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale
disposizione.
4. Gli incentivi economici all'utilizzo
del lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, saranno
definiti, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato, nell'ambito della riforma del sistema degli incentivi
all'occupazione.»;
p) il comma 2 dell'articolo 6 e' soppresso;
q
) l'articolo 7 e' soppresso;
r) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito
dal seguente: «L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto
scritto delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta
la nullita' del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora
l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su
richiesta del lavoratore puo' essere dichiarata la sussistenza fra le
parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del
relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la
sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a
determinare le modalita' temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei
contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con
valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle
responsabilita' familiari del lavoratore interessato, della sua
necessita' di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche'
delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data
della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi
diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un
ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi
con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del
rapporto, e' fatta salva la possibilita' di concordare per iscritto
clausole elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3. In
luogo del ricorso all'autorita' giudiziaria, le controversie di cui al
presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte mediante le
procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.»;
s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono
inseriti i seguenti: «2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o
flessibili di cui all'articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto
stabilito dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del
prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta,
alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento
del danno. 2-ter. In assenza di contratti collettivi datore di lavoro e
prestatore di lavoro possono concordare direttamente l'adozione di
clausole elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni che
precedono.»;
t) dopo l'articolo 12 e' aggiunto, in fine,
il seguente: «Art. 12-bis (Ipotesi di trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale). - 1. I
lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una
ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di
terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso
l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, hanno
diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro
a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di
lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso
salve disposizioni piu' favorevoli per il prestatore di lavoro.».
Titolo VI APPRENDISTATO E CONTRATTO DI
INSERIMENTO
Capo I
Apprendistato
Art. 47.
Definizione, tipologie e limiti quantitativi
1. Ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il
contratto di apprendistato e' definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato
professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione
attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento
tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti
che un datore di lavoro puo' assumere con contratto di apprendistato non
puo' superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e
qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di
lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo'
assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma non
si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 3.
In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi
del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in
materia.
Art. 48.
Apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori
di attivita', con contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che
abbiano compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata
non superiore a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento di una
qualifica professionale. La durata del contratto e' determinata in
considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei
crediti professionali e formativi acquisiti, nonche' del bilancio delle
competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti
privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi
definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e'
disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto,
contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del
contratto, del piano formativo individuale, nonche' della qualifica che
potra' essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base
degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso
dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di
recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato
ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di
recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o
di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite
le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto
dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione,
esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della
qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e
secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle
modalita' di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli
standard generali fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati
conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna
alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata
nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con
formazione e competenze adeguate.
Art. 49.
Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti, in tutti i settori
di attivita', con contratto di apprendistato professionalizzante, per il
conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e
la acquisizione di competenze di base, trasversali e
tecnico-professionali, i soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i
ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica
professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il
contratto di apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a
partire dal diciassettesimo anno di eta'.
3. I contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione
del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di
apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non puo' comunque
essere inferiore a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di apprendistato
professionalizzante e' disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente
indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo
individuale, nonche' della eventuale qualifica che potra' essere
acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della
formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso
dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di
recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato
ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) possibilita' di sommare i periodi di
apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e
formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel
rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3.
e) divieto per il datore di lavoro di
recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o
di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione
formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per
anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di
lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti
bilaterali, delle modalita' di erogazione e della articolazione della
formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione
alla capacita' formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti
esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati
conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna
alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata
nel libretto formativo; e) presenza di un tutore aziendale con
formazione e competenze adeguate.
Art. 50.
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma
o per percorsi di alta formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori
di attivita', con contratto di apprendistato per conseguimento di un
titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di
studio universitari e della alta formazione, nonche' per la
specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n. 144, i soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i
ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica
professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il
contratto di apprendistato di cui al comma 1 puo' essere stipulato a
partire dal diciassettesimo anno di eta'.
3. Ferme restando le intese vigenti, la
regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle regioni, per i
soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le
universita' e le altre istituzioni formative.
Art. 51.
Crediti formativi
1. La qualifica professionale conseguita
attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per
il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione
professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore
del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'istruzione, della universita' e della
ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome definisce
le modalita' di riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede,
nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di
quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata
Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001.
Art. 52.
Repertorio delle professioni
1. Allo scopo di armonizzare le diverse
qualifiche professionali e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto da un
apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero
dell'istruzione, della universita' e della ricerca, le associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.
Art. 53.
Incentivi economici e normativi e disposizioni
previdenziali
1. Durante il rapporto di apprendistato,
la categoria di inquadramento del lavoratore non potra' essere inferiore,
per piu' di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni
o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di legge
o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da
leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e
istituti.
3. In attesa della riforma del sistema
degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di
incentivazione economica la cui erogazione sara' tuttavia soggetta alla
effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalita' definite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella erogazione
della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di
lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalita' di cui
agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro
e' tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100
per cento. 4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale
prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e
integrazioni.
Capo II Contratto di inserimento
Art. 54.
Definizione e campo di applicazione
1. Il contratto di inserimento e' un
contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale
di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un
determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel
mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di eta' compresa tra i diciotto
e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove
fino a trentadue anni;
c) lavoratori con piu' di cinquanta anni di
eta' che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una
attivita' lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi eta' residenti in una
area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con
apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia
inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso
di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi
della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o
psichico.
2. I contratti di inserimento possono essere
stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese e loro
consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali,
socio-culturali, sportive;
d) fondazioni; e) enti di ricerca, pubblici
e privati;
f) organizzazioni e associazioni di
categoria.
3. Per poter assumere mediante contratti di
inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono avere mantenuto in
servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di
inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine
non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per
giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano
rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del
periodo di prova, nonche' i contratti non trasformati in rapporti di
lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli
effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i
soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento
sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova
applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del
lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento. 5.
Restano in ogni caso applicabili, se piu' favorevoli, le disposizioni di
cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di
contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.
Art. 55.
Progetto individuale di inserimento
1. Condizione per l'assunzione con
contratto di inserimento e' la definizione, con il consenso del
lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a
garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore
stesso al contesto lavorativo.
2. I contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di
cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano,
anche all'interno degli enti bilaterali, le modalita' di definizione dei
piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla
realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi
interprofessionali per la formazione continua, in funzione
dell'adeguamento delle capacita' professionali del lavoratore, nonche' le
modalita' di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e
codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento
dell'obiettivo di cui al comma 1.
3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta,
ai sensi del comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo
nazionale di lavoro delle modalita' di definizione dei piani individuali
di inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca
le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei
lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di
mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria
e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute
nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13,
e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti
interessate, le modalita' di definizione dei piani individuali di
inserimento di cui al comma 2.
4. La formazione eventualmente
effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovra' essere
registrata nel libretto formativo.
5. In caso di gravi inadempienze nella
realizzazione del progetto individuale di inserimento il datore di lavoro
e' tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100
per cento.
Art. 56.
Forma
1. Il contratto di inserimento e'
stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato
il progetto individuale di inserimento di cui all'articolo 55. 2. In
mancanza di forma scritta il contratto e' nullo e il lavoratore si intende
assunto a tempo indeterminato.
Art. 57.
Durata
1. Il contratto di inserimento ha una
durata non inferiore a nove mesi e non puo' essere superiore ai diciotto
mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1,
lettera f), la durata massima puo' essere estesa fino a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite massimo di durata
non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del
servizio militare o di quello civile, nonche' dei periodi di astensione
per maternita'.
3. Il contratto di inserimento non e'
rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono
ammesse entro il limite massimo di durata indicato al comma 1.
Art. 58.
Disciplina del rapporto di lavoro
1. Salvo diversa previsione dei
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle
rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
2. I contratti collettivi di cui al comma 1
possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con
contratto di inserimento.
Art. 59.
Incentivi economici e normativi
1. Durante il rapporto di inserimento, la
categoria di inquadramento del lavoratore non puo' essere inferiore, per
piu' di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni
o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali e' preordinato il progetto di inserimento
oggetto del contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di
contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento
sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. 3. In
attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli
incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di
contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo
riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b),
c), d), e) ed f).
Art. 60.
Tirocini estivi di orientamento
1. Si definiscono tirocini estivi di
orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un
adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi
presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con
fini orientativi e di addestramento pratico.
2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una
durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la
fine dell'anno accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo.
Tale durata e' quella massima in caso di pluralita' di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del
tirocinante non possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione dei contratti
collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di
adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti
ai tirocini estivi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18
della legge n. 196 del 1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142.
Titolo VII TIPOLOGIE CONTRATTUALI A
PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I
Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Art. 61.
Definizione e campo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina per gli
agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di
subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura
civile devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto
del coordinamento con la organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attivita'
lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono
escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di
durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno
solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente
percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual
caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di
applicazione del presente capo le professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi
professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, nonche' i rapporti e le attivita' di collaborazione
coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali
in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.,
come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente
capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle
societa' e i partecipanti a collegi e commissioni, nonche' coloro che
percepiscono la pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo
non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di
accordo collettivo piu' favorevoli per il collaboratore a progetto.
Art. 62
F o r m a
1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma
scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o
determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o
programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel
suo contenuto caratterizzante, che viene
dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri
per la sua determinazione, nonche' i tempi e
le modalita' di pagamento e la disciplina dei
rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento
del lavoratore a progetto al committente
sulla esecuzione, anche temporale, della
prestazione
lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne
l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e
sicurezza del collaboratore a progetto,
fermo restando quanto disposto
dall'articolo 66, comma 4.
Art. 63.
Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a
progetto deve essere proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro
eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per
analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del
rapporto.
Art. 64.
Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti il
collaboratore a progetto puo' svolgere la sua attivita' a favore di piu'
committenti. 2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attivita' in
concorrenza con i committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e
apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, ne'
compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attivita' dei
committenti medesimi.
Art. 65.
Invenzioni del collaboratore a progetto
1. Il lavoratore a progetto ha diritto
di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del
rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono
regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo
12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 66.
Altri diritti del collaboratore a progetto
1. La gravidanza, la malattia e
l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del
rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del
corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto
individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto
non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla
scadenza. Il committente puo' comunque recedere dal contratto se la
sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata
stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a
trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del
rapporto e' prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva piu'
favorevole disposizione del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge
11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul
processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano
nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla
sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del
1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione
lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonche' le
norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Art. 67.
Estinzione del contratto e preavviso
1. I contratti di lavoro di cui al presente
capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del
programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della
scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o
modalita', incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di
lavoro individuale.
Art. 68.
Rinunzie e transazioni
1. I diritti derivanti dalle
disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di
rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto
di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.
Art. 69.
Divieto di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto
1. I rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno
specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi
dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato
a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il
rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un
rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro
subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi
tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il
controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai
principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del
progetto, programma di lavoro o fase di esso e non puo' essere esteso fino
al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche,
organizzative o produttive che spettano al committente.
Capo II Prestazioni occasionali di tipo
accessorio rese da particolari soggetti
Art. 70.
Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio
si intendono attivita' lavorative di natura meramente occasionale rese da
soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel
mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere
straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle
persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c
) dei piccoli lavori di giardinaggio,
nonche' di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni
sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e
associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza,
come quelli dovuti a calamita' o eventi naturali improvvisi, o di
solidarieta'.
2. Le attivita' lavorative di cui al
comma 1, anche se svolte a favore di piu' beneficiari, configurano
rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per
tali le attivita' che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva
non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni
caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro
sempre nel corso di un anno solare.
Art. 71.
Prestatori di lavoro accessorio
1. Possono svolgere attivita' di lavoro
accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunita' di
recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente
soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a
svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro
disponibilita' ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito
territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo
7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo
svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese,
una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
Art. 72.
Disciplina del
lavoro accessorio
1. Per ricorrere a
prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le
rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni per prestazioni di lavoro
accessorio del valore nominale di 7,5 euro.
2. Il prestatore di prestazioni di
lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o piu' enti o
societa' concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei
buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in
misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso e' esente da
qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o
inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
3. L'ente o societa' concessionaria
provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per
prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice
fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini
previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi
contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
4. L'ente o societa' concessionaria
trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.
5. Entro sessanta giorni
dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto
legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli
enti e le societa' concessionarie alla riscossione dei buoni, nonche' i
soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito
decreto, criteri e modalita' per il versamento dei contributi di cui al
comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
Art. 73.
Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante
apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere
previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo
sviluppo delle attivita' di lavoro accessorio disciplinate dalla presente
legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle
disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede, l'INPS
e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla
entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione
sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al
Parlamento.
Art. 74.
Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
1. Con specifico riguardo alle
attivita' agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo
o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado
in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di
aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi,
salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Titolo VIII PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
Capo I
Certificazione dei contratti di lavoro
Art. 75.
Finalita'
1. Al fine di ridurre il contenzioso in
materia di qualificazione dei contratti di lavoro intermittente,
ripartito, a tempo parziale e a progetto di cui al presente decreto,
nonche' dei contratti di associazione in partecipazione di cui agli
articoli 2549-2554 del codice civile, le parti possono ottenere la
certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel
presente Titolo. Art. 76. Organi di certificazione 1. Sono organi
abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di
certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti
nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale
quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di
organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le
province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in
vigore del presente decreto;
c) le universita' pubbliche e private,
comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al
comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e
consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi
dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai
sensi del comma 1, le universita' sono tenute a registrarsi presso un
apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della universita' e
della ricerca. Per ottenere la registrazione le universita' sono tenute a
inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati
contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei
contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. Le commissioni
istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni
con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di
certificazione.
Art. 77.
Competenza
1. Nel caso in cui le parti intendano
presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione presso le
commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse
devono rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova
l'azienda o una sua dipendenza alla quale sara' addetto il lavoratore. Nel
caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della
procedura di certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli
enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle
rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.
Art. 78.
Procedimento di certificazione e codici di
buone pratiche
1. La procedura di certificazione e'
volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle
parti del contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono
determinate all'atto di costituzione delle commissioni di certificazione e
si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4,
nonche' dei seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve essere
comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a
inoltrare la comunicazione alle autorita' pubbliche nei confronti delle
quali l'atto di certificazione e' destinato a produrre effetti. Le
autorita' pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di
certificazione;
b) il procedimento di certificazione
deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere
motivato e contenere il termine e l'autorita' cui e' possibile
ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere
esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali
o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la
relativa pratica di documentazione, devono essere conservati presso le
sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data
dalla loro scadenza. Copia del contratto certificato puo' essere richiesta
dal servizio competente di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre autorita' pubbliche
nei confronti delle quali l'atto di certificazione e' destinato a produrre
effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per
l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione
dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai
trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano,
le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali vengono altresi' definiti appositi moduli e formulari
per la certificazione del contratto o del relativo programma negoziale,
che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in
materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o
subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.
Art. 79.
Efficacia giuridica della certificazione
Gli effetti dell'accertamento dell'organo
preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche
verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di
merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo
80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Art. 80.
Rimedi esperibili nei confronti della
certificazione
1. Nei confronti dell'atto di
certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso
e' destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorita'
giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per
erronea qualificazione del contratto oppure difformita' tra il programma
negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la
medesima autorita' giudiziaria, le parti del contratto certificato
potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneita'
della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione
dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della
difformita' tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato
ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto
inizio la difformita' stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle
parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione
della controversia davanti alla commissione di certificazione potra'
essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96
del codice di procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale
contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve
previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di
certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un
tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di
procedura civile.
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo
regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha
certificato il contratto, puo' essere presentato ricorso contro l'atto
certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere.
Art. 81.
Attivita' di consulenza e assistenza alle
parti
1. Le sedi di certificazione di cui
all'articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza
effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del
contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione
alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di
attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla
disponibilita' dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di
lavoro.
Capo II Altre ipotesi di certificazione
Art. 82.
Rinunzie e transazioni
1. Le sedi di certificazione di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo
sono competenti altresi' a certificare le rinunzie e transazioni di cui
all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volonta' abdicativa o
transattiva delle parti stesse.
Art. 83.
Deposito del regolamento interno delle
cooperative
1. La procedura di certificazione di cui
al capo I e' estesa all'atto di deposito del regolamento interno delle
cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che
si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai
sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive
modificazioni. La procedura di certificazione attiene al contenuto del
regolamento depositato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la
procedura di certificazione deve essere espletata da specifiche
commissioni istituite nella sede di certificazione di cui all'articolo 76,
comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute da un presidente
indicato dalla provincia e sono costituite, in maniera paritetica, da
rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative.
Art. 84.
Interposizione illecita e appalto genuino
1. Le procedure di certificazione di cui
al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di
appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di
attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della
distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi
delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto
codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione
illecita e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica
della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del
rischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore. Tali codici e indici
presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli
accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale.
Titolo IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Art. 85.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sono abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949,
n. 264;
b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della
legge 19 gennaio 1955, n. 25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28
febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater,
commi 4 e 18, quest'ultimo limitatamente alla violazione degli obblighi di
comunicazione, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24
giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
h) l'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
i) tutte le disposizioni legislative e
regolamentari incompatibili con il presente decreto. 2. All'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole da: «Il
datore di lavoro» fino a: «dello stesso» sono soppresse.
Art. 86.
Norme transitorie e finali
1. Le collaborazioni coordinate e
continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono
essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia
fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi, anche
superiori all'anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e
continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere
stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime
di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze
aziendali dei sindacati comparativamente piu' rappresentativi sul piano
nazionale.
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della
disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di
associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e
adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti
contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti
collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente
del medesimo settore di attivita', o in mancanza di contratto collettivo,
in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a
meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non
comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione
rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto
ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare
disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro
contratto espressamente previsto nell'ordinamento.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla
abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 della legge
24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della
medesima legge e vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la loro
efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale
delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione
di lavoro a termine. Le clausole dei contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno
1997, n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti
stipulanti o recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo
2751-bis del codice civile si intendono riferiti alla disciplina della
somministrazione prevista dal presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186, i
riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n.
196, si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione di cui
al presente decreto.
6. Per le societa' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocamento
professionale gia' autorizzate ai sensi della normativa previgente opera
una disciplina transitoria e di raccordo definita con apposito decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla
entrata in vigore del presente decreto. In attesa della disciplina
transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma
4 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende
riferito a tutte le imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato
che a tempo determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione
conseguenti alla entrata in vigore del presente decreto legislativo entro
sei mesi anche ai fini della eventuale predisposizione di provvedimenti
legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del
rapporto di lavoro di cui all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione
nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui la disciplina della
somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla
somministrazione di lavoro a tempo determinato. La vigente disciplina in
materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei confronti
della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui
all'articolo 19 si applicano anche nei confronti della pubblica
amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: «b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonche' una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti;»;
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in
fine, le seguenti: «b-bis) chiede un certificato di regolarita'
contributiva. Tale certificato puo' essere rilasciato, oltre che
dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle
casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti
istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarita'
contributiva; b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima
dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto
della presentazione della denuncia di inizio attivita', il nominativo
dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui
alle lettere b) e b-bis).».
11. L'abrogazione ad opera dell'articolo
8 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei
compiti della commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 5
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni
a statuto speciale per le quali non sia effettivamente avvenuto il
trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13,
14, 34, comma 2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II,
Titolo VIII hanno carattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
procede, sulla base delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17,
a una verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale degli effetti delle disposizioni in esso contenute e ne
riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua
ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi
alla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali convoca le associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale al fine di verificare la possibilita' di affidare a uno o piu'
accordi interconfederali la gestione della messa a regime del presente
decreto, anche con riferimento al regime transitorio e alla attuazione dei
rinvii contenuti alla contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli
effetti derivanti dalle misure del presente decreto, comunicando i
risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze, anche ai fini della adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
i-quater della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente
necessario alla adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle
eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione
vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da
effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli
interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazione, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 settembre 2003
Testo in vigore dal 24 ottobre
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita'
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
AVVISO
DI RETTIFICA
Comunicato
relativo al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,recante:
«Attuazione delle
deleghe in
materia di
occupazione emercato del
lavoro, di
cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30».
(Decreto legislativo
pubblicato nel
supplemento ordinario n. 159/L alla Gazzetta
Ufficiale -
serie generale
- n. 235 del 9 ottobre 2003).
Nel decreto
legislativo citato
in epigrafe,
pubblicato nel
sopraindicato supplemento
ordinario, alla
pag. 15, prima colonna, all'art.
18, comma
4, in luogo delle parole: «... e' punito con la pena alternativa
dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da
Euro 2.500
a Euro 6.000.»,
leggasi: «... e' punito con la pena alternativa
dell'arresto non
superiore ad un anno o dell'ammenda da Euro
2.500 a Euro 6.000.».
ERRATA-CORRIGE
Comunicato
relativo al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante:
«Attuazione delle
deleghe in
materia di
occupazione e mercato del
lavoro, di
cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30».
(Decreto
legislativo pubblicato
nel supplemento ordinario n. 159/L alla
Gazzetta Ufficiale
- serie
generale - n. 235
del 9 ottobre 2003).
Nel decreto
legislativo citato
in epigrafe,
pubblicato nel
sopraindicato supplemento
ordinario, sono
apportate le
seguenti modifiche: alla
pag. 8, prima
colonna, all'art. 5, comma 2, lettera f), dove
e' scritto: « ...
anche se esclusivo.», leggasi: «... anche se non
esclusivo.»; ed
ancora, alla pag. 22, seconda colonna, all'art. 44,
comma 1,
dove e'
scritto «... il lavoratore coobbligato deve ricevere ...»,
leggasi: «... il
lavoratore coobbligato
non deve ricevere
...».
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